Funzioni del Consiglio Comunale

Ultima modifica 3 febbraio 2022

Il Consiglio Comunale è stato eletto in data 04 Ottobre 2021.

Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità e nell'ambito della sua autonomia funzionale ed organizzativa esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle di controllo sull'attività amministrativa; partecipa, secondo le modalità fissate nel Regolamento, alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche da parte del Sindaco o degli Assessori.
L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla Legge, che regola anche lo scioglimento e la sospensione dei Consiglieri.
Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

  • gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  • i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  • le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  • l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  • l’assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
  • l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  • gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti ad esso collegati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  • la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
  • le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  • gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari;
  • la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
  • Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che dovranno essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commisioni consiliari sono pubbliche.