Somministrazione temporanea di alimenti e bevande - Pubblici Spettacoli - Processioni, Cortei, Fiaccolate

Ultima modifica 23 settembre 2019

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
PUBBLICI  SPETTACOLI Art. 68 TULPS 


PROCESSIONI RELIGIOSE, CORTEI  CIVILI, FIACCOLATE

LA  SOMMINISTRAZIONE  TEMPORANEA  DI ALIMENTI  E  BEVANDE 

La legge regionale della Lombardia 24 dicembre 2003 – Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande – affronta anche la questione connessa alle somministrazioni temporanee.
Infatti l’art. 12 disciplina il regime giuridico delle autorizzaioni temporanee stabilendo che, in occasione di manifestazioni, il Comune può rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. 
Tuttavia il richiedente, che dovr à presentare la domanda all’Ufficio Commercio del Comune, 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione compilando il relativo modello - MOD. 08 -, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della suddetta legge, e precisamente requisiti morali e professionali, oltre che di sicurezza ed igienico sanitari. Nella fattispecie il parere igienico sanitario dovrà essere richiesto all’ASL di Merate compilando il modello – MOD. 09 – e consegnato direttamente all’ASL.
Il requisito professionale, quale ad esempio l ’iscrizione al REC oppure attestazione di frequenza corso regionale per la somministrazione di alimenti e bevande, ….., dovrà essere accertato in capo al richiedente oppure ad un suo delegato e dichiarato nel sopracitato – MOD. 08 -. 
Sono previste sanzioni per la somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata da un minimo di €. 516,00 a un massimo di €. 3.098,00.


RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PER SPETTACOLI e TRATTENIMENTI PUBBLICI

L’esecuzione di spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico è soggetta alla licenza di polizia di cui all’art. 68 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). L’organo competente al rilascio è il dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Locale – Ufficio Commercio del Comune. Il richiedente dovrà indicare nella domanda - MOD. 10 - la specie di spettacolo e il periodo delle rappresentazioni e presentarla all’ufficio commercio del Comune entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione. Al fine di tutelare la pubblica incolumità, gli edifici, i locali e gli impianti (es. tensostrutture) in cui si svolgono gli spettacoli e i trattenimenti pubblici, sono soggetti ad un controllo preventivo dell’agibilità, ad opera della Commissione Provinciale di Vigilanza. L’art. 141 del TULPS prevede, ai commi secondo e terzo, particolari disposizioni proprio per quelle strutture ed impianti che generalmente vengono utilizzati nelle fiere, sagre e feste paesane e precisamente:

  • per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sopra indicati sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o architetti o geometri - MOD. 11 - che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996. Resta inteso che se gli spettacoli / intrattenimenti pubblici, vengono esercitati in luoghi all’aperto, quali piazze e/o aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a 0,8 mt., la verifica di cui sopra per l’agibilità non verrà effettuata. Sono previste sanzioni per pubblici spettacoli non autorizzati da un minimo di €. 258,00 a un massimo di €. 1.549,00.


COMUNICAZIONE PROCESSIONE RELIGIOSA – CORTEI CIVILI – FIACCOLATE

Per effettuare processioni religiose, cortei civili, fiaccolate, nell’ambito del solo territorio comunale, il promotore dovrà comunicare la data e il percorso della manifestazione all’Ufficio di Polizia Locale del Comune con un anticipo di 15 giorni, compilando il relativo modello - MOD. 12 - che verrà poi inoltrato dal Comune alla Questura competente. 

L’effettuazione delle suddette manifestazioni, non comunicati all’autorità locale di pubblica sicurezza, comportano la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 774,00 a un massimo di €. 2.582,00.

Documentazione