Autocertificazioni
In sostituzione dei certificati anagrafici il cittadino può presentare le Autocertificazioni (o dichiarazioni sostitutive di certificazione) ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
Gli Enti Pubblici devono accettare le autocertificazioni su cui, se vorranno, potranno effettuare accertamenti presso gli Enti che detengono i dati dichiarati.
I soggetti privati possono o meno accettare le autocertificazioni a loro discrezione.
I modelli sono disponibili presso lo Sportello dei Servizi Demografici o scaricabili da questa pagina.
Le autocertificazioni sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (in genere di 6 mesi, salvo alcune accezioni).
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le autocertificazioni limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, oppure in presenza di Convenzioni internazionali tra Italia ed il Paese di Provenienza del dichiarante.