Autocertificazioni

Ultima modifica 24 settembre 2019

In sostituzione dei certificati anagrafici il cittadino può presentare le Autocertificazioni (o dichiarazioni sostitutive di certificazione) ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.

Gli Enti Pubblici devono accettare le autocertificazioni su cui, se vorranno, potranno effettuare accertamenti presso gli Enti che detengono i dati dichiarati.

I soggetti privati possono o meno accettare le autocertificazioni a loro discrezione.

I modelli sono disponibili presso lo Sportello dei Servizi Demografici o scaricabili da questa pagina.

Le autocertificazioni sono esenti dall’imposta di bollo ed hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (in genere di 6 mesi, salvo alcune accezioni).

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le autocertificazioni limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, oppure in presenza di Convenzioni internazionali tra Italia ed il Paese di Provenienza del dichiarante.

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