Dichiarazioni Sostitutive

Ultima modifica 24 settembre 2019

Il cittadino può presentare le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Gli Enti Pubblici devono accettare le suddette dichiarazioni. In tal caso la sottoscrizione del documento può essere fatta in presenza del dipendente addetto dell’Ufficio ricevente, oppure per posta purchè siano sottoscritte e corredate di copia del documento di identità riportante la firma; in ogni caso non è necessaria alcuna autentica di firma.

Gli Enti Privati possono accettare tale dichiarazioni sostitutive ma devono essere sottoscritte e con l’autentica di firma.

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo nei casi in cui è presentata senza autentica di firma; qualora la firma debba essere autenticata, per autenticazione il regime fiscale è quello indicato per i certificati.

I modelli sono disponibili presso lo Sportello dei Servizi Demografici scaricabili da questa pagina.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (in genere di 6 mesi, salvo alcune accezioni).

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le autocertificazioni limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero, oppure in presenza di Convenzioni internazionali tra Italia ed il Paese di Provenienza del dichiarante.

Documentazione