Cambio Residenza

Ultima modifica 31 luglio 2019

Dal 9/05/2012 i cambi di residenza ed i cambi di abitazione all'interno del Comune devono essere presentati dagli interessati utilizzando il modulo di richiesta previsto dal Ministero dell'Interno per cambi da altro comune e variazione abitazione all'interno del Comune; per richieste di cancellazione per emigrazione all'estero; per l' aggiunta di ulteriori persone al modello di cambio di residenza).
La dichiarazione di variazione di residenza può essere presentata, con le modalità indicate nell'apposito modulo:

  • direttamente allo sportello dei Servizi Demografici nei seguenti orari: Lun. 10:00-12:30 e 15:00-18:00, Mar.-Mer.-Ven. 10:00-12:30; Gio. 8:30-12:30 e 15:00-18:00; Sab. 08:30-12:30.
  • Oppure per fax ai numeri: 0399911212 (Ufficio Servizi Demografici) oppure 0399911225 o 039508609 (Ufficio Protocollo).
  • Oppure tramite posta elettronica agli indirizzi: anagrafe@comune.olgiatemolgora.lc.it oppure all'indirizzo di posta certificata comune.olgiatemolgora@cert.saga.it .

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente e dagli altri maggiorenni della famiglia.
Alla dichiarazione devono essere allegate copie dei documenti di identita' delle persone interessate al cambio di residenza.
La data di decorrenza dell'iscrizione è quella della presentazione all'Ufficio o ricezione della stessa da parte dell'Ufficio.

In seguito alla ricezione della domanda l'Ufficio rilascerà la ricevuta/comunicazione di avvio del procedimento, e la ricevuta di trasmissione dati relativi alla patente e veicoli intestati.

L'Ufficiale d'Anagrafe che riceve la domanda provvederà:

  • Ad iscrivere in anagrafe, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della dichiarazione (con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione), le persone che hanno trasferito la residenza;
  • A richiedere al precedente Comune di residenza la conferma dei dati anagrafici e la cancellazione dall'anagrafe.
  • A richiedere all'Ufficio di Polizia Locale i sopralluoghi previsti per la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo indicato dal richiedente (ed alla verifica dei requisiti per la regolare iscrizione dei cittadini comunitari).
  • Nei casi di cambio di abitazione all'interno del Comune, provvederà alla iscrizione delle persone interessate nella nuova via ed alla richiesta dei sopralluoghi alla Polizia Locale.


Entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica dati il precedente Comune di residenza deve inviare i dati corretti ed integrati al nuovo Comune che provvederà ad integrare e/o i dati dichiarati nella domanda.
Fino al ricevimento della conferma dati inviata dal precedente Comune di residenza, il Comune di nuova iscrizione può rilasciare solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, e ad ogni altro dato comunque in possesso dell'ufficio.

L'accertamento dei requisiti della dimora abituale (e della regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari) vengono svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art.20 della legge n.241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe invia all'interessato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis legge 241/1990; l'interessato ha 10 giorni dal ricevimento per presentare eventuali osservazioni. I termini di 45 giorni per la chiusura del provvedimento di variazione di residenza ricominciano a decorrere dal ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i 10 giorni di cui sopra. Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, o in mancanza decorsi i 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, l'Ufficiale d'Anagrafe emetterà il provvedimento definitivo nel quale si avvisa l'interessato del definito esito dei controlli svolti, nonché del conseguente RIPRISTINO della posizione anagrafica precedente (dandone comunicazione anche al precedente comune di iscrizione).

In caso di provvedimento di accertamenti negativi e ripristino della posizione anagrafica precedente, quindi:

  • decadono tutti gli effetti ed i benefici acquisiti per effetto della dichiarazione
  • la posizione anagrafica viene ripristinata come era prima della dichiarazione di variazione, con la stessa decorrenza della domanda di variazione di residenza, come se questa non fosse stata effettuata (con relativa comunicazione al precedente comune di iscrizione anagrafica).
  • l'Ufficiale d'Anagrafe effettua segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti.

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