Assegno di Maternità

Ultima modifica 23 settembre 2019

E' una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia. L’assegno spetta, inoltre, alle cittadine extracomunitarie con lo status di rifugiate politiche, anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.

L'importo per il 2012 è pari a € 311,27 mensili per cinque mesi, per complessivi € 1.556,350.
A partire dal 2 luglio 2000, spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

L'assegno, concesso dall’INPS, spetta alla donna che: - non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importo inferiore a quello dell'assegno del Comune può esserle riconosciuta la differenza); - vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica (ISE), il cui valore per il 2012, con riferimento ai nuclei familiari composti di tre persone, è di € 32.448,228.

La domanda deve essere presentata alle Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL) presenti sul territorio, improrogabilmente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione.